Sintesi dello stato normativo
La visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura di per sè un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, vero che la presenza di impianti sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva.
Ambito Soprintendenza ai Beni Paesaggistici
Se la Soprintendenza intende impedire queste tipologie di intervento, deve quindi trovare altre motivazioni.
L’ambito di manovra delle Soprintendenze per motivare un diniego all’installazione di pannelli aderenti alla falda di una copertura è ora molto più ristretto.
Questa, in sintesi, la conclusione derivata dalla recente sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 febbraio 2018, n. 496.
Sulla questione è stato scritto un articolo sul sito www.dirittopa.it disponibile nei riferimenti indicati di seguito.
Riferimenti
link all’articolo » qui
link alla sentenza Tar Lombardia » qui
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