Impianti fotovoltaici flottanti

Decreto Energia e fotovoltaico flottante

La conversione in Legge del Decreto Energia (D.L. 1 marzo 2022 n. 17), avvenuta il 29-04-2022, ha chiarito che le autorizzazioni per il fotovoltaico flottante seguono la procedura semplificata (PAS). Non sono quindi necessarie pratiche VIA e screening ambientali per tutti i casi non compresi in aree protette (rete Natura 2000, siti SIC/ZPS).

Un successivo decreto del MiTe individuerà i criteri per l’inserimento degli impianti e la loro integrazione sotto il profilo ambientale.

Alcune Regioni (Emilia-Romagna in primis) avevano già legiferato in materia, definendo il quadro tecnico-ambientale per le installazioni:

  • idoneità per invasi, bacini, ex cave, canali di irrigazione
  • limite di 20 metri dalle rive
  • installazioni in zone con profondità di almeno 3 metri
  • 50% del bacino come limite massimo di sfruttamento del bacino.
 

Nel frattempo in Cina sono state realizzate decine di impianti di grandi dimensioni, fino a 50 MW, con un forte impulso nello sviluppo di tecnologie e pratiche. Ancora una volta è la Cina a guidare lo sviluppo del design e la produzione di strutture galleggianti con moduli fotovoltaici integrati.

Nei grandi impianti anche le infrastrutture di connessione (sottostazioni MT/bt), i quadri di campo e le stazioni inverter sono disposte su strutture galleggianti per ridurre le distanze e la sezione dei cavi.

Di seguito le foto di alcuni impianti in Cina ed Israele (foto Sungrow, DNV).

Riferimenti

  • Delibera Emilia-Romagna » news