Autoconsumo condiviso, come funziona

Riferimenti normativi

Il Decreto del MASE del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, ha definito le nuove modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, autoconsumatore a distanza e gruppi di autoconsumatori – che è la configurazione di autoconsumo condiviso di interesse per i condomini residenziali.

La delibera Delibera 727/2022/R/eel dell’ARERA, regola il meccanismo di funzionamento e i contributi di valorizzazione che spettano all’energia autoconsumata nelle configurazioni di autoconsumo condiviso.

Come si costituisce un gruppo di autoconsumatori

Un gruppo di autoconsumatori è un insieme di almeno due soggetti in qualità di cliente finale e/o produttore rappresentati da un “Soggetto Referente“. Qualunque soggetto titolare di un punto di connessione (POD) può partecipare a un gruppo di autoconsumatori, in qualità di produttore e/o cliente finale. Nel caso di un condominio il Soggetto Referente è tipicamente il suo amministratore.

I rapporti sono regolati da un contratto che, nel caso di condomìni, può essere un verbale di assemblea firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori.

Elementi essenziali del contratto

Il contratto deve avere i seguenti contenuti minimi:

  • preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
  • individui univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE (aspetto da chiarire nella piattaforma in sviluppo dal GSE);
  • consenta ai soggetti il diritto di recesso dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
  • preveda che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, di cui all’Allegato 1 del DM CACER, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione (questa ultima condizione è riportata tal quale dal sito GSE – senza commenti in quanto poco chiara).

Ci si attende che a breve saranno disponibili agli amministratori di condominio contratti fac-simil.

Corrispettivi e tariffe

I contributi economici spettanti sono riconosciuti all’impianto (fotovoltaico) la cui energia elettrica rilevi per la configurazione del Gruppo di autoconsumatori, e sono:

  • il corrispettivo di valorizzazione, definito dall’ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull’energia elettrica autoconsumata – cioè consumata dai condomini nelle ore di produzione dell’impianto, riconosciuta ai clienti in proporzione al consumo, a riduzione delle bollette elettriche;
  • la tariffa premio riconosciuta sull’energia condivisa incentivabile – cioè prodotta dall’impianto e consumata dai clienti – riconosciuta all’impianto (per impianto condominiale va a riduzione delle spese condominiali). Per impianti di potenza ≤ 200 kW situati nel Nord Italia la tariffa va da un minimo di 0,08 ad un massimo di 0,13 €c/kWh, in funzione del prezzo zonale (PUZ).

L’energia non autoconsumata e ceduta alla rete è valorizzata alla tariffa del Ritiro Dedicato (RID) – anzichè alla tariffa di “scambio sul posto” (SSP) “tradizionale”. Il sistema dello scambio sul posto è previsto che sia eliminato a partire dal 2025 e sostituito dal sistema RID per tutti gli impianti (anche privati monofamiliari).

Impianti fotovoltaici esistenti – termini di applicabilità

L’autoconsumo collettivo è ammesso solo in caso di nuova costruzione o ampliamenti di impianti esistenti (Art. 1.2.1.2 “Impianti di produzione e interventi ammessi” delle regole operative GSE). 

Le regole operative GSE stabiliscono che la partecipazione alle forme di autoconsumo condiviso è ammessa per impianti a fonte rinnovabile entrati in esercizio dopo il 1 marzo 2020. La tempistica di entrata in vigore delle tariffe premio (sulla produzione e tramite gli sconti sui prelievi) è indicata nelle regole al capitolo 3.3 Data di decorrenza del servizio di valorizzazione e incentivazione.

In breve, la decorrenza delle tariffe è dal completamento della pratica amministrativa nel portale GSE.

Riferimenti